CPIA CENTRO PONENTE

Genova

Regolamento di disciplina

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 Premessa

Il presente regolamento recepisce il DPR 249/98 e le modifiche allo stesso apportate dal DPR 21 novembre 2007, n.235, recepisce inoltre quanto previsto dalla c.m.. n. 3602 del 31.07.2008, nonché dalla nota MIUR prot. n. 0003214 del 22/11/2012". E’ parte integrante del regolamento d’Istituto.

 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della conoscenza critica; essa è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici, rivolta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

Il presente regolamento di disciplina è ispirato al rispetto della pari dignità delle persone, nella diversità dei ruoli, ed è finalizzato a garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello stato italiano.

Tale regolamento tiene conto delle caratteristiche dell’utenza adulta, che aderisce ai percorsi non in adempimento ad un obbligo ma in relazione ad un'opportunità. La maggioranza dei percorsi è frequentata da persone maggiorenni che, in quanto tali, rispondono direttamente delle proprie responsabilità personali e che la presenza di minori, quindi di soggetti ancora in fase di maturazione e sottoposti alla responsabilità dei genitori o di un tutore, risulta ad oggi marginale seppur in continuo aumento.

L’assunzione di responsabilità personali da parte degli iscritti - dei genitori per i minori - avviene tramite la sottoscrizione del patto di corresponsabilità e del patto formativo individuale attivato tra il Centro e i medesimi. Le regole accompagnano gli studenti dal primo contatto, per l'iscrizione sino alla loro immissione nei corsi e alla frequenza delle diverse attività. Le regole hanno carattere generale  e intendono coinvolgere l'individuo e il gruppo nella gestione del Centro con l'assunzione diretta di responsabilità nei confronti dell'ambiente e delle attrezzature messe a disposizione nonché nei confronti di tutti i frequentanti a qualsivoglia titolo dei locali e degli spazi. 

Le regole di carattere sanzionatorio sono state previste a garanzia del diritto di studio e per la tutela della sicurezza di chi frequenta i corsi con impegno e con grande spirito di sacrificio, oltre che a garanzia di tutto il personale, specie per chi opera con professionalità e motivazione al servizio di una comunità. La finalità principale perseguita è e rimane esclusivamente di tipo educativo e formativo e gli eventuali provvedimenti disciplinari vedranno sempre la salvaguardia dei diritti di trasparenza, di rispetto della privacy e della difesa che non potranno, comunque, mai prevaricare i diritti individuali e collettivi allo studio e alla sicurezza di tutti. 




Art. 1       Diritti degli studenti

I diritti degli studenti sono previsti nell’art. 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno del 1998, come modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007).

Ogni studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle scelte che regolano la vita della scuola. 

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. 

Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività opzionali e tra le attività facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche, integrative e complementari sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e di vita degli studenti. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

  1. a) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
  2. b) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche portatori di disabilità;
  3. c) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica; 
  4. d) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.

Art. 2  Doveri dello studente 

Gli studenti sono tenuti all'osservanza dei doveri di cui all'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno del 1998, come modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007), in particolare: 

  1. gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
  2. gli studenti sono tenuti ad avere rispetto  nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni;
  3. gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto;
  4. gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
  5. gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore della qualità della vita della scuola;
  6. gli studenti devono utilizzare un abbigliamento adeguato al contesto scolastico. Gli studenti sono altresì tenuti ad assumere un comportamento confacente sia alle attività scolastiche (vedi qualunque attività organizzata dalla scuola anche al di fuori dei locali scolastici), sia allo svolgimento delle attività didattiche (vedi lo svolgimento delle attività curricolari);
  7. nei locali didattici è vietato l'uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature elettroniche (tablet, lettori mp3‐4, ecc) se non espressamente autorizzati dal docente per specifiche attività didattiche. Gli studenti adulti che si trovassero nella necessità di essere reperibili telefonicamente lo motiveranno al docente, avranno cura di tenere il cellulare in modalità silenziosa e ‐ all’occorrenza – risponderanno alla chiamata all’esterno dell’aula evitando di arrecare disturbo alle attività didattiche. È assolutamente vietato pubblicare fotografie, video, e registrazioni audio senza il consenso degli interessati (dei genitori per i minori). La pubblicazione priva di consenso determina violazioni di tipo amministrativo e di tipo penale;
  8. per la tutela della salute è assolutamente vietato fumare nelle aule scolastiche e negli spazi frequentati dagli allievi durante tutte le attività didattiche. È vietato fumare anche negli spazi all’aperto di pertinenza scolastica. Come da normativa (D.L. 12/9/2013 n. 104), tale divieto si estende anche all’utilizzo di sigarette elettroniche. Sarà compito del Dirigente Scolastico, che incaricherà un congruo numero di responsabili tali da garantire la sorveglianza in ogni sede didattica, far rispettare il divieto all’interno dell’ istituzione scolastica. 

 

 Art. 4 Attività di prevenzione 

Le iniziative di prevenzione, proposte da tutte le componenti, tese a responsabilizzare i singoli studenti e a coinvolgere la comunità-classe, sono: 

∙ ad  inizio anno scolastico consegna e sottoscrizione da parte dei corsisti o, in caso di minori,  dei genitori (o di chi ne fa le veci) del patto di corresponsabilità.

∙ messa a disposizione della normativa fondamentale che disciplina la vita della scuola. La lettura commentata del regolamento della scuola e del regolamento di disciplina rientra nelle attività di accoglienza e viene realizzata in particolar modo dal coordinatore del Consiglio di classe;

 

Art. 5 Frequenza 

Affinché un corso sia valido è necessaria la frequenza del 70% del monte ore previsto dal percorso di studio personalizzato (PSP). Sono possibili deroghe alla frequenza minima da parte del Consiglio di livello sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. 

Art. 6 Assenze 

Tutti gli studenti sono tenuti a osservare la frequenza prevista dal Patto Formativo Individuale e a comunicare ogni esigenza di variazione e/o rimodulazione di questa, in caso di assenze prolungate o esigenze famigliari e lavorative. Per gli studenti maggiorenni, eventuali ritardi e sporadiche assenze andranno giustificate verbalmente. L'assenza ininterrotta dello studente maggiorenne che superi un mese senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato comporta l'avvio di procedura di ritiro d'ufficio. 

Art. 7 Disposizioni specifiche per i minori

  1. a) Gli studenti minori sono tenuti alla frequenza e al rispetto degli orari dei corsi. Qualsiasi variazione occasionale dell’orario (entrata ritardata, uscita anticipata, assenza parziale o totale dell’orario giornaliero) deve essere immediatamente giustificata tramite firma dell’adulto responsabile del minore nell’apposito libretto. La giustificazione è valida se sottoscritta da chi ha depositato la firma al momento del ritiro del libretto. 
  2. b) Le giustificazioni vanno presentate all’inizio delle lezioni. 
  3. c) Nel caso in cui lo studente non giustifichi l’assenza potrà essere ammesso con riserva dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore e dovrà produrre la giustificazione nel giorno immediatamente successivo. Se ciò non accade, dovrà essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci il giorno seguente. 
  4. d) L’autorizzazione ad uscire dall’aula durante l’ora di lezione è data dal docente a non più di un alunno per volta e solo per esigenze improrogabili.

 

 Art. 8 Mancanze disciplinari

Sono considerati come mancanze disciplinari quei comportamenti che contravvengono ai doveri di cui all'art.3 del presente regolamento. A titolo esemplificativo si configurano come comportamenti sanzionabili: 

∙ i comportamenti che denotano mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni. A maggior ragione sono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti verbali e non, che denotano dileggio o, addirittura, aggressività nei confronti delle persone;

 ∙ i comportamenti che violano le disposizioni organizzative (esempio: le disposizioni date con comunicazioni interne circa lo svolgimento delle diverse attività programmate) e di sicurezza (esempio: le disposizioni date nel momento della formazione all'uso dei laboratori, delle attrezzature informatiche, degli spazi comuni degli accessi e delle scale di sicurezza e nei momenti di simulazione delle prove di esodo, le disposizioni di tutela della salute quali il divieto di fumo, ecc.);

 ∙ i comportamenti pericolosi in quanto non rispettosi delle regole procedurali riguardanti il corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici, nonché i comportamenti che arrechino danni al patrimonio della scuola;

 ∙ i comportamenti che denotano sciatteria e incuria nei confronti degli ambienti scolastici e del comportamento (esempio: sporcare muri, banchi, pavimenti, bagni, gettare in terra cartacce ed altro). 

∙ il disturbo arrecato allo svolgimento della attività didattica ed alla classe in genere, tale da ostacolare, o comunque, rendere difficoltoso l’apprendimento e l’assolvimento degli impegni scolastici;

 ∙  il disturbo volto a creare confusione al di fuori dell’aula come ad esempio nel trasferimento tra le aule e i laboratori o nel momento dell’uscita dalla scuola; 

∙ l’assentarsi o l’allontanarsi dalle lezioni senza l’autorizzazione dell’insegnante o oltre i limiti stabiliti; l’ingiustificato arrivo in ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni, anche nel caso di trasferimento da un’aula all’altra;

 ∙ la mancata comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci dei risultati scolastici, delle proprie mancanze e di ogni informativa agli stessi diretta;

 ∙ la trasgressione al divieto di fumare all’interno e negli spazi esterni dell’Istituto; 

∙ la trasgressione al divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici non autorizzati.

 I comportamenti scorretti possono essere rilevati direttamente dal docente o possono essere segnalati al docente, al coordinatore del Consiglio di classe o al DS dal personale non docente in servizio nella scuola o da altri docenti della scuola per fatti che avvengono al di fuori della classe o in assenza del docente di classe.

 Costituiscono circostanze attenuanti il precedente atteggiamento corretto dell'alunno e la sua particolare condizione al momento in cui incorra in mancanze disciplinari, mentre le recidive ed il carattere collettivo delle mancanze ne costituiscono aggravanti.

Art. 9 Sanzioni disciplinari 

Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998 n.249), in particolare:

  • in nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l’altrui personalità;
  • nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
  • la sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e dell’azione educativa;
  • l’entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all’ intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all’entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione.
  • la sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente e pertanto sarà offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
  • in caso di minori, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari deve essere preceduta da un momento di comunicazione e confronto con i genitori o con chi ne fa le veci.

Nel caso di attività a favore della comunità scolastica è prevista l'assistenza specifica del personale dell'Istituto al fine di garantire una loro corretta realizzazione e la tutela delle norme di sicurezza e quindi la sanzione è applicabile compatibilmente con le risorse disponibili. Le sanzioni disciplinari, che non sono considerate dati sensibili, superiori all’ ammonizione del docente, sono di norma inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono negli eventuali trasferimenti di scuola e/o nei passaggi di grado scolastico. Qualora nelle sanzioni comminate compaiano dati sensibili che coinvolgano altre persone, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati stessi e si opera con OMISSIS sull'identità delle persone coinvolte (D. lgs 196/03 e D.M.306/07). In ogni caso, viene tutelata la riservatezza dello studente cui sono state inflitte le sanzioni nei limiti indicati dalla nota MIUR n. 3602 del 31/07/2008. 

Sarà cura del Commissario ad acta evitare che l’applicazione della sanzione dell’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell’istituto o delle strutture ospitanti italiane o straniere, lo studente è comunque sempre tenuto anche all’integrale riparazione del danno.

L’infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce negativamente sull’attribuzione del giudizio di comportamento.

INDIVIDUAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Nell’eventualità di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i contatti con la studentessa/lo studente e la famiglia, per preparare il rientro nella comunità scolastica.

 

Art. 10 Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari in situazione di didattica digitale a distanza sincrona

  1. Abbigliamento non adeguato durante il collegamento
  2. Tenere senza motivo o giustificazione la telecamera spenta
  3. Uso del cellulare durante il collegamento se non necessario per lo stesso
  4. Mancato rispetto delle indicazioni del docente anche in riferimento all’uso del dispositivo elettronico in classe
  5. Reiterato mancato rispetto delle indicazioni del docente anche in riferimento all’uso del dispositivo elettronico in classe
  6. Disturbo delle attività sincrone
  7. Divulgazione della lezione in streaming
  8. Utilizzo del web e/o di altri dispositivi durante le prove di verifica

Art. 11 Recidiva

In caso di reiterazione di una infrazione disciplinare, entro trenta giorni dalla irrogazione di una sanzione relativa ad essa, si deve procedere all’irrogazione della sanzione immediatamente superiore.

 

Art. 12 Procedura di irrogazione delle sanzioni

Per le sanzioni di competenza del Consiglio di classe si procede nel modo seguente:

  • il docente, l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico, che rileva l’infrazione la segnalerà al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l’accaduto, informerà il  Dirigente Scolastico;
  • il Dirigente Scolastico convoca in tempi brevi il Consiglio di classe o interclasse allargato a tutte le componenti, invitando la studentessa/lo studente a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni;
  • il Consiglio di classe, ascoltata/o la studentessa/lo studente se si presenta,  adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
  • la comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta e sarà indirizzata alla studentessa/allo studente e alla famiglia/tutori legali. La stessa sarà riportata sul Registro di classe.
  • in caso di conflitti tra studenti all’interno della classe si potrà predisporre  in prima istanza un cambiamento di classe o di plesso. In caso di reiterazione, per la prima volta si comminerà un periodo di sospensione dalle lezioni ed infine, se il comportamento sarà ulteriormente ripetuto, si disporrà l’allontanamento dalla scuola

 

Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto si procede nel modo seguente:

  • il docente, l’educatore, l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico, il tutor, l’esperto esterno che rileva l’infrazione la segnalerà al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l’accaduto, informerà il  Dirigente Scolastico;
  • qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario, inoltrerà la segnalazione con propria valutazione  al Commissario straordinario in tempi brevi e convocherà la studentessa/ lo studente e i suoi genitori/tutori legali a presentarsi per esporre le proprie ragioni,
  • Ascoltata/o la studentessa/lo studente, se questi si presenta, il Commissario straordinario e il Dirigente Scolastico adottano la decisione che  ritengono necessaria e ne riportano puntualmente a verbale adeguata motivazione;
  • la comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta a cura del  Dirigente Scolastico e sarà indirizzata alla studentessa/ allo studente e anche ai genitori/ tutori legali. La stessa motivazione sarà riportata sul registro di classe.

Art. 13 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari entro 15 gg. dalla comunicazione dell’irrogazione, chiunque abbia interesse può presentare un ricorso in forma scritta all’Organo di garanzia, di cui al punto seguente.

L’organo decide entro 10 gg. con provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all’interessato.

 

Art. 14 Organo di garanzia

Secondo quanto previsto dall’art. 5 del DPR 249/1998, così come novellato dal DPR 235/2007, contro le sanzioni disciplinari sopra indicate è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione all’ Organo di Garanzia interno alla scuola.

Esso è composto da:

  • Dirigente Scolastico in qualità di presidente;
  • due docenti designati dal Commissario straordinario (un componente effettivo e un componente supplente);
  • due genitori/studenti eletti (un componente effettivo e un componente supplente).

L’Organo di garanzia decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L’Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente che provvede, di volta in volta, a designare il segretario verbalizzante.

Per la validità della seduta è prevista la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Ciascun componente dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; il voto è palese e non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L’esito del ricorso viene notificato per iscritto all’interessato.

Contro le violazioni del Regolamento di cui al DPR 235/2007, recepite dal presente Regolamento d’Istituto, è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia Regionale.

Casi di rilevanza penale

In casi di rilevanza penale, il  Dirigente Scolastico provvede a segnalare l’episodio anche all’ autorità competente.

 

Art. 15 Diritti degli alunni sanzionati 

All'alunno il quale sia incorso in una mancanza disciplinare a cui corrisponde una sanzione che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica viene assegnato un tutor, di norma il docente coordinatore di classe, per un periodo di tempo definito. Nei periodi di allontanamento inferiori a 15 giorni, il tutor ha il compito di ricevere lo studente sanzionato e i suoi genitori, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Dopo il rientro nella comunità scolastica dell'alunno sanzionato, il compito dell'insegnante tutor è quello di condurre un continuo colloquio con l'alunno medesimo, al fine di cogliere eventuali stati di disagio che possano essere all'origine dei suoi comportamenti e quindi di aiutarlo a superarli. Il tutor può richiedere l’intervento della docente che svolge la funzione strumentale specifica. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

 

Art. 16 Sanzioni conseguenti all’uso dei dispositivi elettronici

 Lo studente che contravvenga al divieto di utilizzo del cellulare viene ammonito dal docente che invita lo studente a riporre il dispositivo. Nel caso di reiterato uso del dispositivo, il docente ammonisce lo studente ed infligge una nota disciplinare sul registro elettronico. Al raggiungimento di 3 note disciplinari per il divieto dell’uso del dispositivo l’alunno viene sanzionato con n.1 giorno di sospensione dalle lezioni. Si ricorda che nel nostro ordinamento la realizzazione e la diffusione di immagini o riprese video senza l’esplicita autorizzazione dei soggetti interessati costituisce violazione della privacy ed è pertanto proibita. La violazione di tale divieto è considerato un fatto grave ai fini disciplinari e può comportare responsabilità civile, amministrativa e nei casi più gravi anche penale.

Art. 17 Norme finali e transitorie 

La prima elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori avverrà in occasione del prossimo rinnovo annuale della rappresentanza studentesca. I rappresentanti designati dal Consiglio di Istituto verranno scelti nella prima riunione del Consiglio successiva all’entrata in vigore del presente regolamento. Tutti i membri verranno rinnovati in occasione del rinnovo triennale dei membri del Consiglio di istituto. 

Il presente Regolamento di disciplina è stato adottato con delibera n. 6 del Commissario Straordinario del 20/10/2022. Esso entra in vigore a partire dal 3/11/2022.


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